1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
  2. Ciascuna Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
  3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del parafrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.